I prossimi provvedimenti in materia di contenimento della diffusione del virus potranno essere adottati secondo le procedure indicate nel nel presente Decreto Legge | EFFE RADIO

I prossimi provvedimenti in materia di contenimento della diffusione del virus potranno essere adottati secondo le procedure indicate nel nel presente Decreto Legge

Scritto da il 26/03/2020

Con il Decreto Legge nr. 19 del 25 marzo 2020, recante le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state introdotte alcune significative novità nell’attività di contrasto alla diffusione dell’infezione

 

In particolare si richiama l’attenzione relativamente al disposto dell’art. 1 , recante le misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19, nella parte relativa alla diversa tipologie di misure che possono essere adottate dall’Autorità competente sull’intero territorio nazionale o su parte di esso, in relazione a principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente. Ciò significa che i prossimi provvedimenti in materia di contenimento della diffusione del virus potranno essere adottati secondo le procedure indicate nel  nel presente Decreto Legge.

 

Riassumendo , attualmente, oltre al Decreto Legge 19/2020, trovano applicazione fino al 3 aprile 2020:

 

  1. Il DPCM del 22 Marzo 2020, riferito alla chiusura delle attività produttive non essenziali, ma soprattutto al divieto per i cittadini di spostarsi in Comuni diversi rispetto a quello in cui attualmente si trovano, se non per 1) motivi di salute; 2) comprovate esigenze lavorative; 3) assoluta urgenza (e non come prima semplice “necessità”, a significare che l’assoluta urgenza esprime un concetto molto più stringente). Resta, inoltre, confermato il divieto di rientro al proprio domicilio, abitazione o dimora, che ora è consentito solo per le tre motivazioni sopra indicate e non più genericamente.
  2. Il DPCM del 11 Marzo (relativo all’elencazione delle attività commerciali sospese).
  3. I DPCM 8 e 9 marzo 2020 nelle parti non incompatibili con il DPCM del 22 marzo 2020.
  4. L’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo (relativa in particolare alla chiusura dei parchi, giardini, ville, esercizi di somministrazione all’interno di stazioni e nelle aree di servizio con esclusione di quelli lungo le autostrade)
  5. L’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione FVG del 19 marzo 2020 (che specifica il divieto di spostamento dal proprio domicilio, se non per i 3 motivi sopra citati, e sancisce il divieto di fare attività motoria in luogo pubblico o aperto al pubblico)
  6. L’ordinanza del Sindaco del Comune di Udine (relativa alla chiusura di tutti i parchi e i giardini del capoluogo).).
  7. Le ordinanze emanate dai Sindaci dei vari Comuni se non in contrasto con le disposizioni statali.

 

Le misure restrittive possono essere disposte con DPCM o con ordinanza del Presidente della Regione. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti in contrasto con le misure statali, dirette a fronteggiare l’emergenza.

 

Le novità più importanti sono, invece, contenute nell’art. 4 che disciplina le sanzioni e i controlli: il mancato rispetto delle misure di contenimento vigenti, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con una sanzione amministrativa (da 400 a 3000 euro), senza l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 650 Codice Penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’art. 3, comma 3 del D.L. in parola.

 

Se il mancato rispetto delle misure di contenimento avviene mediante l’utilizzo del veicolo le sanzioni amministrative sono aumentate fino a un terzo.

 

Nei casi delle lettere i), m), p), u), v), z), e aa) dell’art. 1, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

 

Le violazioni sono accertate ai sensi della L. 689/81 ed è prevista l’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 285/92 in materia di pagamento in misura ridotta.

 

Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’art. 2, comma 1 (misure adottate con DPCM) sono irrogate dal Prefetto.

 

Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’art. 3, (misure urgenti adottate dalle Regioni nelle more dell’adozione del DPCM), sono irrogate dalle Autorità che le hanno disposte.

 

All’atto dell’accertamento l’Autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni e tale periodo è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata in sede di esecuzione.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

 

Viene, inoltre, stabilito che salvo che il fatto integri la fattispecie prevista e punita dall’art. 452 del Codice Penale (delitto colposo contro la salute pubblica) o un più grave reato, la violazione di cui alla lettera e) dell’art. 1, comma 2, del presente Decreto, è punita ai sensi dell’art. 260 del T.U. delle leggi sanitarie con l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5.000 euro.

 

Viene, infine, sancito che le disposizioni del presente articolo che sostituiscono le sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta della metà.

 


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